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Statuto dell'associazione

 

Ecco il nostro Statuto, che presenta la nostra struttura, i nostri obiettivi sociali e le attività
che ci impegniamo a portare avanti. E' possibile anche scaricare il file (a lato) di
Atto Costitutivo e Statuto di AAPE in formato pdf.

 

art. 1    L'Organizzazione di Volontariato AAPE -  Aiuto per gli Animali a Persone ed Enti più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Arona via XX Settembre, n. 50, costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge R. 38/94 e successive modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, in particolare nei confronti di animali randagi o di proprietà.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

art. 2    L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

 

art. 3    L'Associazione opera in maniera specifica, nella/e area/e d’intervento: assistenza agli animali randagi o di proprietà.

 

art. 4    Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti interventi:

  • •  Collette alimentari per contribuire al sostentamento di animali, qualora essi siano randagi o in possesso di persone/enti in difficoltà.

  • Collette di denaro per contribuire al pagamento di sterilizzazioni e di cure veterinarie di animali randagi o in possesso di persone/enti in difficoltà.

  • Raccolta di medicinali e di materiale utile a migliorare le condizioni di vita di animali randagi o in possesso di persone/enti in difficoltà, quali ad esempio coperte, ciotole, lettiere, cucce e altro di cui tali animali potrebbero necessitare.

  • Organizzare campagne di sensibilizzazione riguardo la protezione degli animali e il sostegno verso padroni e/o enti in situazioni di momentanea o prolungata difficoltà dovuta a fattori di diversa natura.

Le nostre attività sul territorio saranno supportate da messaggi a favore della sterilizzazione degli animali e contro il loro abbandono, avendo come obiettivo ultimo la lotta contro il randagismo.

Tutte le attività che AAPE si propone di svolgere saranno caratterizzate da un confronto costante con le autorità istituzionali competenti.

L’organizzazione di volontariato opera principalmente nel territorio della Regione Piemonte.

 

art. 5    Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione, e infine ratificata dall’Assemblea in occasione della prima riunione utile.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno sette giorni prima dello svolgimento della stessa.

 Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 Sono previste 4 categorie di soci:

  • ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)

  • volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

  • sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

  • benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)

Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

 

art. 6    La qualifica di socio si perde per:

•  decesso;

•  mancato pagamento della quota sociale;

•  dimissioni: il socio può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

•  espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. L’espulsione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

 

art. 7    Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

 

art. 8    La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

 

art. 9    Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

            L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

 

ORGANI SOCIALI

art. 10   Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

•  Assemblea generale degli iscritti;

•  Consiglio Direttivo;

•  Presidente;

•  Collegio dei Revisori (facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono soggette a prestazione gratuita.

 

 art. 11  L'Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il Consiglio deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile, o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite e-mail o avviso scritto per i soci che ne fossero sprovvisti, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto almeno sette giorni prima anche per email.

 

art. 12   L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

 

art. 13   L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

 Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

 Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto a un voto; è ammessa una sola delega per ciascun socio.

 

art. 14   L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare:

•  nomina (o sostituzione) degli organi sociali;

•  approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;

•  approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

•  redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;

•  deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso;

•  fissare l’importo della quota sociale annuale;

•  eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;

•  deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

•  la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

 

art. 15   Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea Straordinaria.

 

art. 16   Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

 

art. 17   Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo 3 componenti, eletti dall’Assemblea e si riunisce di norma una volta al mese.

Il Consiglio Direttivo [ validamente costituito quando è presente la maggioranza in numero dispari dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli 3 membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto. In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato dal/i primo/i tra i non eletti dall’ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.

 

art. 18   Compiti del Consiglio Direttivo è di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di Ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

•  eseguire le delibere dell'Assemblea;

•  formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

•  predisporre il rendiconto annuale;

•  predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

•  deliberare circa l'ammissione dei soci;

•  deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

•  stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

•  curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

 

art. 19   I compiti principali del Presidente sono:

•  rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

•  convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

•  deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea Ordinaria;

•  deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione;

•  il Presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;

  •  il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti;

  •  almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo;

  •  il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta;

  •  il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

art. 20   Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

•  contributi dei soci;

•  contributi di privati;

•  contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

•  contributi di organismi internazionali;

•  donazioni o lasciti testamentari;

•  rimborsi derivanti da convenzioni;

•  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.       

 Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

•  beni mobili e immobili;

•  donazioni, lasciti o successioni.

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

 

art. 21   L'esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

 

art. 22   Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

 

ATTIVITA' SECONDARIE

art. 23   L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.

L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

 

art. 24  Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

art. 25  Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

 

art. 26  L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 

Art. 27  L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

art. 28   La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

 

art. 29   In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

NORME RESIDUALI

art. 30   Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

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